L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 4.2.2009 n. 31, ha precisato che, limitatamente al reddito d'impresa, per le imprese individuali il periodo d'imposta in cui si verifica la liquidazione si compone di due sottoperiodi:
- un primo periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la delibera di messa in liquidazione, coincidente con la comunicazione di cui all'art. 35 del DPR 633/72;
- un secondo periodo compreso tra la messa in liquidazione e la residua frazione del periodo d'imposta.
Con riferimento agli obblighi dichiarativi, ai fini del reddito d'impresa, è necessario presentare:
- per il periodo ante liquidazione, entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo alla delibera di messa in liquidazione, il Modello UNICO PF disponibile a tale data, dichiarando il reddito d'impresa ed indicando il codice carica 12 - liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione;
- per il primo periodo post liquidazione, il Modello UNICO approvato per l'anno di competenza, indicando il codice carica 8 - liquidazione volontaria.
I risultati delle due dichiarazioni relative al reddito d'impresa devono confluire in un'unica dichiarazione relativa a tutti i redditi percepiti dall'istante nel periodo d'imposta, da presentare entro i termini ordinari stabiliti dall'art. 2 del DPR 322/98. A tale dichiarazione deve essere unita la dichiarazione annuale IVA, unica per l'intero periodo d'imposta.
Per quanto concerne gli studi di settore, il relativo modello di comunicazione dei dati rilevanti deve essere allegato alla dichiarazione relativa al reddito d'impresa ante liquidazione, mentre per i periodi post liquidazione il contribuente è escluso dall'applicazione degli studi di settore.