venerdì 28 marzo 2014

Chiusura ditta individuale - Adempimenti fiscali


L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 4.2.2009 n. 31, ha precisato che, limitatamente al reddito d'impresa, per le imprese individuali il periodo d'imposta in cui si verifica la liquidazione si compone di due sottoperiodi:

- un primo periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la delibera di messa in liquidazione, coincidente con la comunicazione di cui all'art. 35 del DPR 633/72;

- un secondo periodo compreso tra la messa in liquidazione e la residua frazione del periodo d'imposta.

Con riferimento agli obblighi dichiarativi, ai fini del reddito d'impresa, è necessario presentare:

- per il periodo ante liquidazione, entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo alla delibera di messa in liquidazione, il Modello UNICO PF disponibile a tale data, dichiarando il reddito d'impresa ed indicando il codice carica 12 - liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione;

- per il primo periodo post liquidazione, il Modello UNICO approvato per l'anno di competenza, indicando il codice carica 8 - liquidazione volontaria.

I risultati delle due dichiarazioni relative al reddito d'impresa devono confluire in un'unica dichiarazione relativa a tutti i redditi percepiti dall'istante nel periodo d'imposta, da presentare entro i termini ordinari stabiliti dall'art. 2 del DPR 322/98. A tale dichiarazione deve essere unita la dichiarazione annuale IVA, unica per l'intero periodo d'imposta. 
Per quanto concerne gli studi di settore, il relativo modello di comunicazione dei dati rilevanti deve essere allegato alla dichiarazione relativa al reddito d'impresa ante liquidazione, mentre per i periodi post liquidazione il contribuente è escluso dall'applicazione degli studi di settore.

mercoledì 18 settembre 2013

Il Ruolo del Professionista del Creditore durante la crisi d'Impresa

Considerando il difficile contesto economico-finanziario in cui imprese e professionisti sono costretti ad operare, vale la pena considerare e rispolverare alcuni concetti inerenti la riclassificazione del bilancio che possono essere utili ai (nostri) clienti che si trovano a dover fronteggiare situazioni di insolvenza dei propri crediti. 
In particolare vale la pena sottolineare, così come fatto recentemente da autori di caratura nazionale, che il professionista ricopre un ruolo importante per il cliente, infatti, in primo luogo funge da segnalatore di potenziali problemi circa la solvibilità del debitore, successivamente ha il dovere di avvisare tempestivamente il proprio cliente delle eventuali situazioni critiche in cui versa il debitore. 
Le attività che possono risultare utili per fornire al nostro cliente un aiuto concreto sono essenzialmente quelle di elaborare degli indici di bilancio andando ad analizzare nel dettaglio la struttura finanziaria e patrimoniale del debitore, magari confrontandosi con i professionisti del debitore stesso, ma anche e soprattutto cercando di evitare che si arrivi a situazioni drastiche quali il fallimento o altre procedure concorsuali. Infatti, nel momento in cui si arrivi a dover gestire la crisi di liquidità del cliente con le procedure concorsuali è evidente che il credito non verrà più incassato nella sua percentuale piena, ovvero il 100%, ma nella migliore delle ipotesi in una percentuale compresa tra il 50% ed il 40%.
Per  quanto concerne gli indici[1] che possono aiutare il professionista nella redazione di pareri al proprio cliente si ricordano:
  • GRADO DI SOLIDITÀ PATRIMONIALE, quindi, si verifica se le fonti di finanziamento a medio e lungo termine (Patrimonio Netto e Passività Consolidate) sono in grado di coprire gli investimenti in immobilizzazioni e capitale fisso;
  • COMPOSIZIONE DEI DEBITI  con particolare riferimento all'adeguatezza dei debiti a medio-lungo termine rispetto a quelli a breve;
  • IL GRADO DI LIQUIDITÀ DELL'IMPRESA verificando se la liquidità a breve termine nonché i crediti correnti siano superiori alle passività correnti.
Al fine di evitare che il credito non venga riscosso si rende necessario un ruolo attivo del professionista  - previo mandato dal suo cliente - cercando di rinegoziare le scadenze del credito, magari aumentando il numero di rate oppure cercando di formulare proposte di rientro che siano coerenti sia per il cliente che per il debitore. 

MAC




[1] In questa sede non si vuole dare una definizione rigorosa degli indici di bilancio, ma solo offrire degli spunti di riflessione.




martedì 4 giugno 2013

venerdì 24 maggio 2013

Detrazione IRPEF del 36-50% per le spese di ristrutturazione edilizia e detrazione IRPEF/IRES del 55% per le spese di riqualificazione energetica - Proroga -



La bozza del DL in materia di prestazione energetica nell'edilizia, all'esame del Consiglio dei Ministri di oggi, prevede la proroga, fino alla fine del 2013, delle detrazioni IRPEF del 50%, spettante per gli interventi volti al recupero edilizio, e IRPEF/IRES del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici.
Al riguardo, si ricorda che l'art. 11 co. 1 del DL 83/2012 ha stabilito che, per le spese documentate relative agli interventi di cui all'art. 16-bis co. 1 del TUIR, sostenute dal 26.6.2012 e fino al 30.6.2013, la detrazione IRPEF del 36% spettante in relazione alle spese sostenute per determinati interventi di recupero edilizio è elevata al 50%. Anche l'ammontare massimo delle spese rilevanti è incrementato da 48.000 a 96.000 euro.
In relazione, invece, agli interventi volti all'efficientamento energetico degli edifici, il provvedimento dovrebbe prevedere che le disposizioni di cui all'art. 1 co. 344, 345 e 347 della L. 296/2006 (Finanziaria 2007) si applichino, nella misura prevista, anche alle spese sostenute entro il 31.12.2013, con l'esclusione sia delle spese per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia, sia delle spese per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. La detrazione spettante dovrebbe essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

MAC

730-2013 Termine ultimo per la scadenza il 10 giugno 2013



Dopo la richiesta avanzata la scorsa settimana dai CAF e dai professionisti abilitati si è proceduto a posticipare la scadenza per l'invio del 730 a seguito dello stop dell' IMU voluto dal governo Letta. La nuova scadenza per presentare il modello ai CAF oppure ai professionisti abilitati è fissata a lunedì 10 giugno, anziché il 31 maggio.
Nulla di fatto per il contribuente che ha consegnato il 730 al sostituto d'imposta in quanto il termine di consegna del 16 maggio è stato superato; in questo caso il contribuente nel caso in cui abbia scelto di compensare il credito Irpef con l'IMU si vedrà assegnato un minor rimborso.

MAC

giovedì 23 maggio 2013

NOVITA' AL VAGLIO DEL GOVERNO IN TEMA DI RISCOSSIONE


La Commissione finanze del Parlamento ha approvato una risoluzione che intende "stimolare" il Governo all'approvazione di varie modifiche relative alla riscossione, strumentali ad attenuarne l'impatto nei confronti dei contribuenti.
In genere, essa dovrebbe essere meno pregiudizievole; quindi, si prevede di ampliare il numero di rate in cui è possibile dilazionare i debiti fiscali, diminuire il tasso degli interessi di mora e riformare il sistema degli aggi di riscossione, parametrandolo al lavoro effettivamente svolto da Equitalia.
Sulla riscossione frazionata, viene suggerito di eliminare la necessità di versare il terzo delle imposte richieste nell'accertamento qualora la contestazione riguardi poste indicate in dichiarazione ma ritenute errate dagli uffici. L'obbligo di versamento del terzo, invece, dovrebbe rimanere se la censura riguarda comportamenti fraudolenti, oppure ricavi non indicati in dichiarazione.

Qualcosa si muove....

MAC

PS: per coloro i quali sono interessati alla lettura del provvedimento lo posto di seguito:

Risoluzione n. 7-00014 Capezzone ed altri: Interventi per una maggiore flessibilità dei meccanismi di riscossione coattiva dei tributi

La VI Commissione, 
premesso che: 
- il sistema della riscossione coattiva delle entrate erariali è stato, nell'ultimo decennio, oggetto di un importante e positivo processo di riforma, che ha consentito di riportare in mano pubblica il controllo e la gestione di tale fondamentale comparto del sistema tributario, assicurando un più elevato tasso di riscossione rispetto all'ammontare delle pretese tributarie, e, dunque, un incremento delle entrate; 
- i positivi risultati ottenuti possono comunque essere consolidati perseguendo costantemente l'obiettivo di semplificare e migliorare i rapporti fra agente della riscossione e contribuenti, anche aprendo una riflessione di fondo sulla struttura imprenditoriale e sulla forma societaria e di governance di Equitalia S.p.A.; 
- tali risultati devono inoltre confrontarsi con il nuovo quadro determinato dal complessivo deterioramento della situazione economica del Paese, testimoniata dalla riduzione del reddito disponibile delle famiglie, dalla severa contrazione dei consumi interni, dalla riduzione degli investimenti pubblici e privati, dall'accentuarsi della fragilità finanziaria delle imprese, legata anche all'imponente accumulo di debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti dei propri fornitori; 
- è dunque necessario che tutte le istituzioni pubbliche coinvolte, a cominciare dal Parlamento e dal Governo, l'Amministrazione finanziaria, oltre che i concessionari e gli agenti della riscossione, informino con responsabilità ed equilibrio, rispettivamente, le loro scelte normative e di indirizzo, nonché i loro concreti atti amministrativi, alla piena consapevolezza circa la gravità ed ampiezza dell'attuale crisi economica, la quale ha posto una percentuale significativa delle famiglie e delle imprese italiane in una condizione di estrema debolezza, legata soprattutto al venir meno di quella condizione minima di liquidità finanziaria indispensabile per mantenere una decorosa condizione di vita e per assicurare la continuità produttiva; 
- in tale contesto appare evidente la necessità di rivedere alcuni aspetti della riscossione coattiva dei tributi, introducendo ulteriori elementi di flessibilità, oltre a quelli già introdotti nella scorsa legislatura, che consentano di contemperare la doverosa tutela degli interessi erariali con quella, altrettanto fondamentale, di salvaguardare la sopravvivenza economica delle famiglie ed imprese colpite dalla crisi; 
- in particolare, appare necessario impedire che una applicazione eccessivamente rigida e miope dei meccanismi di riscossione pregiudichi in modo definitivo le prospettive di vita, nonché le possibilità lavorative e imprenditoriali dei contribuenti interessati, evitando in tal modo ulteriori lacerazioni nel tessuto sociale e produttivo del Paese che, oltre a risultare di per sé inaccettabili, determinerebbero anche una riduzione delle stesse entrate tributarie; 
- tali problematiche sono già state oggetto dell'attenzione del Parlamento nella passata legislatura; in particolare la Commissione Finanze, già nel 20 II, aveva approvato, con il concorso di tutti i gruppi, la risoluzione n. 7-00590, con cui si impegnava il Governo, tra l'altro, a introdurre elementi di maggiore flessibilità nelle procedure di riscossione coattiva, a rivedere il meccanismo dell'espropriazione immobiliare, ed a riformare il sistema di calcolo delle sanzioni e degli interessi sulle somme riscosse in via coattiva, 

impegna il Governo

- a monitorare l'efficacia delle norme introdotte nella scorsa legislatura per fornire maggiore flessibilità alle procedure di riscossione coattiva dei tributi e a intervenire ulteriormente in materia, al fine di evitare che gli strumenti della riscossione possano pregiudicare la sopravvivenza economica del soggetto debitore, salvaguardando in tal modo gli stessi interessi erariali; 
- a orientare gli interventi verso la ricerca di soluzioni che consentano un rientro più graduale del debito, prevedendo criteri obiettivi e non discrezionali nella valutazione della situazione economico-finanziaria del contribuente, in particolare procedendo: 
a) ad ampliare il numero massimo di rate in cui può essere ripartito il debito tributario; 
b) ad escludere l'applicazione degli istituti dell'espropriazione forzata immobiliare e dell'ipoteca sulla prima casa di abitazione del debitore, qualora essa costituisca l'unico bene patrimoniale del debitore, sempre tenendo conto di soglie dimensionali e caratteristiche soggettive del debitore;
c) ad estendere, per quanto concerne le tutele per i beni utilizzati per l'esercizio dell'attività imprenditoriale e professionale, gli attuali limiti previsti ai sensi dell'articolo 515 del codice di procedura civile ai debitori costituiti in forma societaria, previa proposizione di un piano di rientro rateizzato dei debiti; 
d) ad introdurre la possibilità, per il debitore che si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, di sospendere, per un periodo fino a sei mesi, il pagamento delle rate nelle quali è stato ripartito il debito tributario: tali situazioni di difficoltà dovranno essere riportate a criteri obiettivi e certi di riferimento, in analogia, ad esempio, alle sospensioni delle rate di mutuo in ambito bancario;
e) ad ampliare il numero di rate non pagate a partire dal quale il debitore decade dal beneficio della rateizzazione del proprio debito tributario; 
f) a dare sollecita attuazione all'articolo 10, comma 13-quater, del decreto - legge n. 20 I del 20 II, che prevede la sostituzione dell'attuale sistema di remunerazione delle attività di riscossione, basato sull'"aggio", ossia sulla corresponsione all'agente della riscossione di una percentuale predefinita dell'ammontare riscosso, con un meccanismo basato invece sul rimborso dei costi fissi legati alle attività di riscossione, come risultanti dal bilancio certificato; 
g) a ridurre l'entità degli interessi di mora gravanti sul contribuente in caso di ritardato pagamento, e in ogni caso a eliminare ogni forma di anatocismo derivante dai meccanismi di applicazione di interessi sulle sanzioni e sugli interessi di mora; 
h) a verificare approfonditamente l'efficacia ed efficienza del nuovo sistema di accertamento e riscossione delle entrate comunali, che dovrebbe entrare in vigore il prossimo 30 giugno 2013, anche valutando l'opportunità di una proroga, e a rivedere la normativa vigente, al fine di rendere omogenee le procedure in materia, recependo, attraverso la revisione della disciplina dell'ingiunzione di pagamento prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, le procedure e gli istituti vigenti per la gestione dei ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, adattandoli alle peculiarità della riscossione locale; 
i) a valutare con attenzione l'opportunità di limitare in materia tributaria, ove presente, ogni torma di applicazione del principio del cosiddetto "salve et reperto": e di rimodulare la disciplina della riscossione frazionata, recata dall'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 46 del 1999, secondo cui il contribuente che presenti ricorso in sede giurisdizionale avverso atti di accertamento tributario relativi ad imposte dirette o IVA, deve comunque versare un terzo della somma richiesta dall'amministrazione, mantenendo in essere tale previsione solo relativamente alle maggiori somme che risultano richieste al contribuente a fronte di contestazioni che riguardano comportamenti fraudolenti oppure omissivi di dichiarazione di componenti positivi di imposta o basi imponibili; ed eliminando invece tale previsione relativamente alle maggiori somme che risultano richieste al contribuente a fronte di contestazioni che riguardano il disconoscimento della scomputabilità e deducibilità di componenti negativi di imposta o basi imponibili indicate come tali in dichiarazione dal contribuente; oppure, in subordine, differenziando quanto meno il trattamento sanzionatorio penale, pecuniario e amministrativo riconducibile ai diversi presupposti di evasione qui sommariamente ricordati.